Art. 17.
(Mezzi di trasporto pubblici).

      1. L'agente di sicurezza è tenuto a sottoscrivere un abbonamento annuale ai mezzi pubblici il cui importo è stabilito

 

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dal prefetto territorialmente competente, d'intesa con le società di trasporto locali, e comunque in misura non superiore al 70 per cento della tariffa maggiormente agevolata. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      2. Qualora i minori introiti conseguenti all'applicazione di tariffe agevolate ai sensi del comma 1 e gli eventuali maggiori oneri di esercizio non risultino compensati dalle maggiori entrate derivanti dall'incremento del numero degli abbonati, la differenza è posta a carico degli Ordini professionali competenti di cui all'articolo 3.